L’articolo 41-bis, altrimenti noto come “ carcere duro” , è una particolare disposizione dell’ordinamento carcerario italiano, che prevede numerose restrizioni per i detenuti, finalizzate ad isolarli dal mondo esterno e interno al carcere.
Introdotto in via temporanea con la legge Gozzini nel 1986, ab origine prevedeva il cosiddetto “sistema di sorveglianza speciale”, al fine di colpire i detenuti ritenuti pericolosi; paradossalmente, dunque, la primaria versione dell’attuale articolo 41-bis -norma di riforma complessiva dell’ordinamento penitenziario- nasceva con l’intento di coniugare la PUNIBILITÀ della pena e la RIEDUCAZIONE del condannato.
Nel 1992, dopo la strage di Capaci nella quale persero la vita il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli uomini della scorta, Antonio Montinaro, Rocco Dicillo e Vito Schifani, all’articolo fu aggiunto un altro comma; a contenerlo un decreto legge noto come Martelli-Scotti: il 41bis viene così modificato e ampliato ai detenuti reclusi per MAFIA.
Nel 2002 la “norma del carcere duro” diventa definitiva, ed è estesa anche ai condannati per TERRORISMO e altri reati tassativamente previsti.
Attualmente più di 700 detenuti sono sottoposti al 41-bis,la maggior parte di loro per reati di stampo mafioso, meno di una decina per crimini di stampo Terroristico.
Il 41-bis ha lo scopo principale di interrompere qualsiasi contatto con il mondo esterno e interno al carcere: il detenuto è solo, sia nella cella che nelle parti comuni delle strutture carcerarie; anche la c.d. “ora d’aria” è limitata; l’individuo è costantemente sorvegliato da un corpo speciale della polizia penitenziaria.
Anche i colloqui con i familiari sono quantitativamente è qualitativamente limitati, la posta inviata e ricevuta controllata.
Il soggetto è neutralizzato, annientato nella sua sfera individuale: non esiste più forma di socialità.
Tali misure, così restrittive, sono state fonte di continue perplessità per i giuristi e, soprattutto, per la Corte dei diritti umani di Strasburgo, la quale ha sanzionato l’Italia in diverse occasioni a causa dell’estrema durezza di questo sistema.
Più volte nel tempo la Corte Costituzionale è stata chiamata ad esprimersi circa la costituzionalità di tale speciale regime carcerario, perché ritenuto disumano e degradante.
Essa però ha sempre respinto tali obiezioni, in ragione della particolare pericolosità di tali detenuti e delle prevalenti legittime esigenze di prevenzione del crimine e di sicurezza pubblica.
Tuttavia, se è vero che la pena deve mirare alla rieducazione del condannato e che il recupero sociale resta sempre una delle priorità del nostro sistema penale, sembrerebbe che l’art 41-bis sia in forte contrasto con tale principio cardine.
Fin quando si può parlare di PUNIRE a fronte di RIEDUCARE?
Parte della dottrina ritiene che il principio che mira alla rieducazione del condannato, in realtà, sia attuabile, più semplicemente, attraverso l’induzione del condannato ad una presa di coscienza, e dunque ad un’ammissione, delle proprie colpe e responsabilità.
Rieducare quindi, alla luce di tutto ciò, non implicherebbe necessariamente ed esclusivamente il dover preparare il detenuto al reinserimento in società, ma, per l’art 41-bis, significherebbe lavorare affinché questi possa riscoprire i valori più sani del vivere sociale attraverso la sperimentazione di regole imposte quotidianamente in una “cellula micro-sociale”, quale quella carceraria, anche grazie e nonostante l’utilizzo di metodi maggiormente “duri” e restrittivi.
Quindi, si potrebbe pensare, al di là di ogni eventuale contrasto, ad una perfetta coesistenza del 41-bis con le norme costituzionali, resa possibile da un’interpretazione estensiva e integrata del concetto di rieducazione.
A margine di tali considerazioni, sorgono spontaneamente alcuni quesiti.
Il tanto contestato regime del 41-bis si è effettivamente rivelato idoneo ed efficace nella lotta alla mafia?
Le misure tendenti all’isolamento dei leader del sistema mafioso e alla recessione di qualsivoglia legame di questi ultimi con l’organizzazione sono certamente
riuscite nel proprio intento, creando più d’un grattacapo alla mafia e spingendola a riorganizzarsi: può considerarsi una vittoria?
Per parte dell’opinione pubblica si riterrebbe necessario inasprire ulteriormente la portata delle misure restrittive;
ma siamo conviti che tutto ciò migliorerebbe l’utilità e l’efficacia della norma?
a cura di Martina Lattanzio
