Scimmie annoiate, gattini digitali, eleon musk, bill gates, eminem e snoop dog e così via. Un elenco delirante? Potrebbe sembrare, tranne che per il fatto che questo insieme eterogeneo ha come minimo comun denominatore la tecnologia NFT.
A dispetto della ironica definizione di “cassaneide” origine, l’acronimo non sta per “non fare il trmone”, ma indica il Non fungible token e cioè un’informazione digitale registrata su un registro distribuito, univocamente associata a uno e un solo specifico utente del sistema e rappresentativa di una qualche forma di diritto dotato di caratteristiche tali da renderlo unico e infungibile.
Come si evince dalla definizione, esso è uno dei nuovi fenomeni gemmati dalla dirompente e dilagante tecnologia blockchain, che sembra oggi trasformare paradigmi cristallizzati e conoscenze consolidate nella realtà economica e giuridica.
Questa tecnologia ha senz’altro occupato il dibattito mediatico degli ultimi 2 anni, specie da quando l’11 marzo 2021 è andata in scena la terza vendita più costosa di sempre nel mondo dell’arte: l’opera “Everydays: the first 5,000 Days” dell’artista Mike Winkelmann, noto come “Beeple”, è stata acquistata per la modifca cifra di 69 milioni di dollari.
Il tema (giuridico) è chiaro: in attesa che intervenga una regolamentazione ad hoc, l’inquadramento dell’NFT deve avvenire attraverso il ricorso a schemi tradizionali tramite strumenti quali l’interpretazione o l’analogia. Insomma, la domanda è: l’NFT, specie quello associato ad un’opera d’arte, è un’opera dell’ingegno o uno strumento speculativo?
Il dibattito è aperto: se da un lato si riconosce il carattere artistico dell’NFT, dall’altro si fa fatica a riconoscere il carattere creativo, chiave di volta per l’inclusione nella categoria delle opere d’ingegno, dell’operazione di tokenizzazione. E ancora, se è innegabile la speculazione, e il seguente hype che accompagna questo fenomeno, la dottrina è concorde nel non poterlo includere nell’elenco degli strumenti finanziari, ma in aiuto accorre tuttavia giurisprudenza che al ricorrere di talune circostanze potrebbe riconoscerne la natura di prodotto finanziario.
E’ evidente che ci troviamo in un mare magnum che prende i connotati di un oceano ancora più vasto quando nuove tesi emergono: si pensi a quella di NFT come titolo di credito e certificato di autenicità e proprietà del bene associatovi.
Che rotta prendere?
Senza stella polare e nel buio della notte di idee, i pericoli sono il rischio di una fuga in avanti del fenomeno prima ancora che sia compreso e la vulnerabilità dei più data da un tessuto normativo lacerato.
Ecco perché è sembrato opportuno, come giovani, come giuristi, come giornale, rivolgerci a chi ha visto nell’NFT lo strumento per fare impresa e contemporaneamente dare seguito alle proprie passioni. Nelle settimane che seguiranno altri articoli presenteranno il tema ancor più da vicino e degli imprenditori ci racconteranno la loro esperienza in questo mondo. , scevro per lo più dalle influenze giuridiche, e piuttosto radicato nella pratica.
Nel frattempo un ultimo avviso ai naviganti: NFT, non fate i trmoni.
A cura di Alessandro Livia
