Negli ultimi giorni è tornato agli onori della cronaca il caso Cospito e sono ricominciate, come di consueto, le discussioni sulla legittimità dell’articolo 41 bis dell’ordinamento penitenziario.
Si è passati da manifestazioni a favore di Cospito, a richieste di abrogazione del 41 bis, fino ad arrivare a rappresaglie violente da parte dei gruppi anarchici.
Ma andiamo con ordine.

Alfredo Cospito è un terrorista anarchico condannato all’ergastolo per un attentato dinamitardo eseguito contro la scuola allievi carabinieri di Fossano e per la gambizzazione di Roberto Adinolfi, dirigente della Ansaldo Nucleare. La pena a lui comminata è da eseguirsi, a norma degli articoli 4bis e 41bis dell’ordinamento penitenziario, in regime di ergastolo ostativo (4bis) e carcere duro (41bis).
Proprio in merito a quest’ultimo articolo vertono le discussioni, più o meno violente, degli ultimi giorni.
Non staremo qui a valutare la meritevolezza di siffatto regime detentivo da parte di Cospito, in quanto non ci compete, ma ci limiteremo ad analizzare le argomentazioni delle parti, tentando di dare una risposta.

L’articolo 41bis prevede il c.d. carcere duro; la ratio sottesa a tale istituto penitenziario è quella di isolare completamente soggetti appartenenti ad organizzazioni criminali, mafiose o terroristiche, quando un loro rapporto con i membri dell’organizzazione potrebbe comportare un serio pregiudizio per l’incolumità pubblica.
Questo è un istituto concepito come strumento di natura transitoria, volto, tramite le privazioni, a portare il soggetto a collaborare con la giustizia, rompendo dunque i rapporti con l’organizzazione criminale di appartenenza.


Tutto ciò però non ha impedito a certosini soggetti di riempirsi ipocritamente la bocca di falso garantismo, denunciando l’evidente contrasto del carcere duro con l’art 27.3 della Costituzione, che sancisce il sacrosanto è fondamentale principio della rieducazione della pena.
Anche qui, però, occorre fare talune precisazioni, consigliando a tali paladini dell’ingiustizia di aprire un manuale di diritto costituzionale.
È vero che la pena deve tendere alla rieducazione del condannato e che questo sia un diritto fondamentale, ma non sempre può considerarsi attuabile.
Talvolta, in un’ottica general-preventiva della pena, oltre che special-preventiva, questa, quando il condannato non è suscettibile di essere rieducato, deve tendere alla neutralizzazione del potenziale criminale dell’agente.


Oltretutto va considerato che, nonostante l’articolo 27 Cost disciplini un diritto fondamentale, non esistono diritti fondamentali assoluti o tiranni, e questi devono dunque vivere in un processo di continua integrazione e, soprattutto, bilanciamento reciproco, in base a criteri di proporzione e ragionevolezza.


Il principio della rieducazione della pena può dunque essere sacrificato senza che ciò comporti una violazione della costituzione, quando ciò avviene nell’ottica di tutelare altri diritti fondamentali. D’altronde, così non fosse, strumenti come quelli previsti dagli articoli 4bis e 41bis ord. penitenziario non sarebbero mai potuti esistere nel nostro ordinamento.

In tale contesto il nostro amabile terrorista sta anche attuando uno sciopero della fame per protestare contro, non solo il suo regime di detenzione, ma contro il carcere duro in generale!
Cioè si sta mettendo in dubbio quello che si è dimostrato il più importante strumento di contrasto alla criminalità organizzata.
Giovanni Falcone si starà rivoltando nella tomba!

Nel mentre i solidali gruppi anarchici stanno ponendo in essere forme violente ed armate di proteste, minacciando attentati in tutto il paese, chiedendo da un lato una normale detenzione per Cospito, e dell’altro che venga rispettato il suo diritto a ricevere normali cure mediche, dopo l’aggravamento delle sue condizioni di salute per lo sciopero della fame.

Anche qui, purtroppo, pare opportuno fare ulteriori precisazioni.

Occorre precisare che il diritto ad accedere alle cure mediche non viene mai negato, nemmeno in regime di 41bis, esistendo ospedali appositi.
Non fu negato, ad esempio, a Riina e Provenzano, figuriamoci ad Alfredo Cospito!

Nessuno qui sta negando le cure mediche, è tuttalpiù il nostro Gandhi dei bombaroli a rifiutarle. Oltretutto pare ancora opportuno citare la legge 219/2017, la quale ha introdotto il consenso informato e le DAT (Disposizioni Anticipate di Trattamento).
Secondo tale legge, proprio come si ha il sacrosanto diritto di accedere alle cure mediche, anche in rigidi regimi penitenziari, si ha anche il diritto di rifiutare le cure mediche, quand’anche indispensabili per la sopravvivenza, ed il medico, attenendosi a tali volontà, non potrà incorrere in nessun tipo di responsabilità, né civile né penale. La ratio alla base di tale legge è che se quello alla vita è un diritto fondamentale, non può essere considerato anche un dovere. Alfredo Cospito sta consapevolmente e volontariamente scegliendo di sacrificare la propria salute in nome di una protesta scellerata ed anti sistema.

L’affermazione delle libertà e dei diritti sanciti dalla costituzione passa necessariamente dalla repressione di coloro i quali negano tali diritti.
Per quanto lo Stato talvolta possa sembrare iniquo ed ingiusto, rimane comunque l’unico baluardo che protegge tutti noi dalla sopraffazione da parte del più forte, forse dolce agli anarchici ma amara per chiunque altro abbia a cuore la libertà.

A cura di Lorenzo Peraino

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