Il caso dell’europarlamentare Ilaria Salis e la questione della conferma dell’immunità parlamentare continuano a dividere l’opinione pubblica, non solo in Italia, accedendo il dibattito politico e stimolando uno studio più approfondito, in punto di diritto, sul tema dell’immunità parlamentare e sulle ragioni che possono comportarne la revoca.

Prima ancora di guardare al panorama europeo, potrà risultare utile osservare che nel nostro ordinamento nazionale – almeno dal 1948 in poi – la questione dell’immunità penale dei Parlamentari è caratterizzata da due fasi e il passaggio, dall’una all’altra fase, è segnato dalla legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3, che ha modificato in maniera determinante l’originario impianto dell’art. 68 Cost.

L’articolo che inseriva le immunità parlamentari nella nuova Carta costituzionale venne approvato dall’Assemblea Costituente senza che fosse necessario un vero e proprio confronto. Del resto, si tratta di un istituto che era già ben radicato nella tradizione giuridica italiana, fin dai tempi dello Statuto Albertino.

Ecco quindi che l’art. 68 della Costituzione, nella sua versione originaria, riprendendo la classica distinzione tra insindacabilità e inviolabilità, tutelava i parlamentari rispetto “alle opinioni espresse e ai voti dati nell’esercizio delle loro funzioni” e condizionava, sia per l’inizio di indagini penali sia per la detenzione in seguito a condanna definitiva, all’autorizzazione della camera di appartenenza del parlamentare, accusato del reato presunto.

L’approvazione della legge costituzionale n. 3 del 1993, invece, pur facendo salvo il principio dell’insindacabilità, incide notevolmente sull’applicazione del principio di inviolabilità: viene eliminata l’autorizzazione parlamentare per la sottoposizione a “procedimento penale”; eliminata l’autorizzazione per l’arresto o il mantenimento in detenzione in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna e viene, altresì, introdotta l’autorizzazione per la sottoposizione dei parlamentari a “intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro della corrispondenza”.

A bene vedere, la riforma del 1993, fu il risultato della tempesta politica che travolse l’XI legislatura – tra il 1992 e il 1994 – e che mobilitò l’opinione pubblica contro i “privilegi di casta”; un mutamento profondo del rapporto che bilancia i tre poteri dello Stato e, più in particolare, del rapporto tra il parlamento (inteso come classe politica) e la magistratura. Fu un passaggio epocale: l’inizio della cosiddetta “Seconda Repubblica”.

Questa premessa – in qualche modo, storica – è d’obbligo, rispetto al quadro giuridico sull’immunità penale degli eurodeputati che ci siamo proposti di approfondire – seppur sinteticamente – in questa sede.

Il quadro normativo unionale sulle immunità, infatti, è incentrato sull’art. 343 del TFUE, il quale stabilisce che l’Unione gode, nel territorio degli Stati membri, delle immunità riconosciute dal Protocollo sui privilegi e le immunità parlamentari dell’8 aprile 1965, la cui adozione, quindi, è precedente alla prima elezione diretta del Parlamento europeo (7 – 10 giugno 1979). 

Ebbene, l’art. 9 del Protocollo n°7 stabilisce che durante le sessioni del Parlamento europeo i suoi membri beneficiano di un’immunità parlamentare, che si articola in termini differenti a seconda del luogo in cui i deputati europei si trovano. Più precisamente: nel territorio dello Stato membro di elezione, l’europarlamentare gode della stessa immunità riconosciuta ai parlamentari suoi connazionali (Art. 9, par. 1, lett. a) ), mentre, nei confronti di tutti gli altri Stati membri, ai membri del Parlamento europeo è riconosciuta l’immunità dagli arresti, nonché da qualsiasi procedimento giudiziario (Art. 9, par. 1, lett. b) ).

Torniamo ora al caso Ilaria Salis e proviamo a ripercorrere i fatti che hanno portato prima all’arresto della cittadina italiana accusata di aver partecipato all’aggressione di tre cittadini ungheresi e tedeschil’11 febbraio 2023 a Budapest, in occasione del tradizionale “Giorno dell’onore”.

Dopo aver trascorso 15 mesi di carcerazione preventiva in un carcere di massima sicurezza di Budapest, a maggio 2024, alla Salis vengono concessi gli arresti domiciliari, a fronte di una cauzione di 40mila euro.

Nel frattempo, le immagini di quella giovane con manette ai polsi e ceppi alle caviglie sorvegliata a vista in un’aula di tribunale facevano il giro del mondo, scatenando sentimenti di disapprovazione da parte di un’opinione pubblica generale che reclamava il rispetto dei diritti fondamentali di ogni persona.

Intercettando quel diffuso sentimento di disapprovazione, il partito Alleanza Verdi e Sinistra decide di candidare Ilaria Salis alle elezioni europee del giugno 2024. Ilaria Salis viene eletta al Parlamento europeo con oltre 176mila preferenze ma la vicenda è tutt’altro che chiusa: il 10 ottobre del 2024 le autorità ungheresi chiedono all’Eurocamera la revoca dell’immunità.

Viene aperto un dossier per l’applicazione del diritto dell’UE e il Parlamento europeo decide – con un solo voto di scarto – di mantenere l’immunità parlamentare dell’eurodeputata Ilaria Salis. Una vittoria per democrazia, stato di diritto e antifascismo“, così ha esultato l’eurodeputata che rischiava di tornare in carcere in Ungheria e, nello stesso momento, i suoi avvocati si affrettavano a dichiarare: “Non resta a questo punto che dare un seguito alla richiesta di Ilaria di essere processata in Italia. Pende una interrogazione parlamentare ancora priva di riscontro, attendiamo la determinazione del ministro della Giustizia”.

In effetti, l’immunità parlamentare che la Salis è riuscita a mantenere impedisce l’avvio di un processo nei suoi confronti in Ungheria, ma non nel suo paese d’origine. In Italia, infatti, è possibile incardinare un processo contro Ilaria Salis per i fatti avvenuti in Ungheria, in virtù del combinato disposto con l’articolo 9 del codice penale italiano, che prevede che una cittadina italiana possa essere punita in Italia per alcuni tipi di reati commessi all’estero e il già menzionato articolo 9, par. 1, lett. a) del protocollo sull’immunità degli europarlamentari.

In altre parole, la Salis, in quanto cittadina italiana, non può essere processata per presunti reati commessi nell’esercizio delle sue funzioni, ma può esserlo per reati che non hanno a che fare con il suo incarico – come nel caso specie – e quindi potrebbe essere processata per le presunte aggressioni di cui è accusata in Ungheria.

Resta, semmai, da capire se nel caso di specie si configura la fattispecie di cui al terzo comma dell’art. 9, c.p., il quale prevede che: “qualora si tratti di delitto commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del ministro della Giustizia”.

L’intervento ministeriale, in tal caso, sarebbe reso necessario, oltre che per il fatto che nel 2023 la Salis venne fermata in Ungheria e non raggiunta da richiesta di arresto europeo, anche per la specifica fattispecie di reato che le autorità di Budapest le contestano che rientra, secondo l’ordinamento giuridico ungherese, tra quelle di terrorismo. 

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